ACCESSO CIVICO

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte della Fondazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 4 della L.P. n. 4/2014.
  • L’Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Fondazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis e senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.

Tutte le richieste di accesso sono gratuite.
Le richieste non possono essere generiche e devono consentire la corretta individuazione sia del richiedente che dell’oggetto della richiesta.

Link di collegamento alle linee guida ANAC per i casi di limitazione dell’accesso civico di cui all’art. 5 bis del D.Lgs 33/13 https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0c6dce03-aeab-2c13-5c06-f3a1c9f58578

Le istanze devono essere rivolte al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella persona dell’Ing. Luca Romanelli, indirizzo mail info@serics.eu ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:info@pec.serics.it